Trasparenza salariale obbligo di svelare livelli retributivi medi per mansione di uomini e donne

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Trasparenza salariale obbligo di svelare livelli retributivi medi per mansione di uomini e donne

Via libera alla trasparenza salariale con l’entrata in vigore del decreto legislativo che recepisce la direttiva UE 2023/970 sulla parità retributiva. Il provvedimento riconosce un diritto chiaro: poter ricevere informazioni sul livello retributivo medio percepito da colleghi e colleghe. L’obiettivo è affermare il principio secondo cui a parità di lavoro deve corrispondere la stessa retribuzione, per uomini e donne.

La disciplina punta a conciliare i nuovi diritti informativi con la tutela della privacy. Proprio per questo, i lavoratori possono richiedere dati riferiti a livelli retributivi medi, aggregati e ripartiti per genere, con riferimento a categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

trasparenza salariale: diritto alle informazioni sui livelli retributivi medi

Il decreto prevede che il diritto informativo riguardi informazioni circoscritte: non si tratta di accesso a retribuzioni individuali, ma della disponibilità di dati medi e aggregati. In coerenza con l’impostazione antidiscriminatoria, l’informazione è finalizzata a verificare eventuali divari collegati al genere, senza trasformarsi in una conoscenza generalizzata delle condizioni economiche altrui.

Nella comunicazione diffusa dalla Fondazione studi Consulenti del lavoro viene evidenziato che il provvedimento non assegna un diritto alla conoscenza indiscriminata, bensì introduce un diritto circoscritto alla disponibilità di dati medi e aggregati, solo per finalità antidiscriminatorie.

obbligo di comunicazione: quando scattano gli adempimenti per i datori di lavoro

L’obbligo di comunicazione dei dati sui divari retributivi si attiva per i datori di lavoro che occupano almeno 100 dipendenti. La soglia dimensionale incide quindi sull’orizzonte applicativo immediato del nuovo sistema informativo.

divario retributivo minimo del 5%: valutazione e misure correttive

Se emerge un divario retributivo di almeno il 5% tra uomini e donne, non giustificato, e il datore di lavoro non ha motivato la differenza e non l’ha corretta entro sei mesi dalla comunicazione, si avvia una valutazione congiunta con i sindacati. È prevista anche l’eventuale attivazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro per l’adozione di misure correttive.

aziende sotto i 50 dipendenti: criteri per i dati medi e aggregati

Per le imprese con meno di 50 dipendenti, il decreto indica che saranno definiti i criteri tramite un apposito provvedimento del ministero del Lavoro, sentito il Garante della Privacy. La finalità resta collegata al diritto dei lavoratori a conoscere i livelli retributivi medi in chiave anti-discriminazione di genere.

Nel testo viene richiamata l’attenzione sul rischio che, in contesti con minori dimensioni e specifiche configurazioni organizzative, la conoscenza di dati aggregati possa condurre a una determinazione indiretta della retribuzione dei singoli lavoratori. Da qui la necessità di criteri che preservino la tutela della riservatezza.

selezione del personale: obblighi su retribuzione e divieto di chiedere lo stipendio passato

La norma stabilisce ulteriori vincoli nei processi di selezione. In caso di assunzione di nuovi dipendenti, il datore di lavoro deve comunicare in anticipo la retribuzione prevista oppure la relativa fascia retributiva, prima ancora del colloquio.

In parallelo, viene introdotto un divieto: il selezionatore non può più chiedere quanto il candidato guadagnava in passato. La motivazione indicata è legata al fatto che questa prassi, definita come diffusissima, ha spesso penalizzato soprattutto le donne, contribuendo a consolidare nel tempo disuguaglianze già esistenti.

fondazione studi consulenti del lavoro e garanzie sulla privacy

Nelle indicazioni riportate viene sottolineato l’intento di mantenere un equilibrio tra trasparenza retributiva e rispetto della privacy. La trasparenza viene descritta come uno strumento per fornire dati utili a finalità antidiscriminatorie, senza generare un accesso generalizzato a informazioni economiche riferite a singole persone.

Le realtà e i soggetti citati nel contesto delle disposizioni e delle valutazioni includono:

  • Fondazione studi Consulenti del lavoro
  • Garante della Privacy
  • Ministero del Lavoro
  • Ispettorato nazionale del lavoro
  • sindacati
Al via la trasparenza salariale: scatta l’obbligo di svelare i livelli retributivi medi per mansione di maschi e femmine
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