Alemanno libero: la prima dichiarazione è una balla, non è innocente per un reato abolito

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Alemanno libero: la prima dichiarazione è una balla, non è innocente per un reato abolito

Appena lasciato Rebibbia, Gianni Alemanno ha ribadito la propria versione dei fatti, sostenendo di aver scontato oltre un anno di reclusione per una condotta che, grazie alla legge Nordio del 2024, sarebbe divenuta legittima. La tesi, però, risulta smentita da più livelli della giustizia ordinaria, con la conferma della condanna relativa al traffico d’influenze per abuso d’ufficio e con il percorso giurisdizionale che ha portato alla verifica della compatibilità tra nuova disciplina e responsabilità già accertate.

condanna per traffico d’influenze e mediazione illecita

Per comprendere l’attuale ricostruzione, occorre partire dal nucleo della decisione giudiziaria. Al termine di un processo collegato all’inchiesta “Mondo di mezzo”, Alemanno è stato giudicato responsabile, nella qualità di sindaco, di aver svolto una mediazione illecita in favore di Salvatore Buzzi. La mediazione veniva descritta come funzionale a ottenere, dietro denaro, un trattamento di favore legato al rimborso dei crediti.

Il beneficio riguardava i pagamenti effettuati da due società pubbliche indicate come Eur e Ama, con la mediazione volta a far ottenere a Buzzi una corsia preferenziale rispetto agli altri creditori.

legge nordio 2024 e svuotamento del reato di traffico d’influenze

La vicenda giuridica si innesta nella trasformazione della disciplina penale intervenuta nel 2024. Con la legge firmata dal ministro della Giustizia, il traffico di influenze subisce uno svuotamento: la mediazione dei cosiddetti “faccendieri” diventa punibile solo quando è finalizzata alla commissione di un reato specifico. Nella prassi descritta nella ricostruzione, il reato-fine, quando esisteva, era spesso l’abuso d’ufficio, il quale però viene a sua volta cancellato dalla stessa legge.

Ne deriva che, nei casi tipici, la fattispecie risulta difficilmente applicabile: l’impianto normativo riduce drasticamente i presupposti di punibilità, trasformando la struttura del reato in un elemento quasi inutilizzabile nei procedimenti ordinari.

istanza di annullamento e tesi della difesa

La difesa di Alemanno ha tentato di sfruttare l’effetto della riforma. L’impostazione difensiva sosteneva che il reato-fine della mediazione, ossia far pagare Buzzi prima degli altri creditori in violazione della legge, dovesse essere ricondotto all’abuso d’ufficio, ormai depenalizzato.

Secondo tale ricostruzione, anche la figura del “faccendiere”, quindi l’ex ministro e la sua condotta, non sarebbe più punibile. Di conseguenza, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione della condanna con effetto retroattivo, secondo i principi del codice penale.

peculato per distrazione come norma-tampone

I giudici hanno respinto l’istanza, individuando un quadro alternativo di rilevanza penale. La corsia preferenziale riconosciuta a Buzzi viene ricondotta nell’ambito di un’altra fattispecie: il peculato per distrazione, introdotto nel luglio 2024.

La norma viene descritta come una misura approvata quasi in contemporanea alla legge Nordio, presentata come risposta a un vuoto lasciato dall’uscita di scena dell’abuso d’ufficio. In base a tale ricostruzione, la disciplina consente di continuare a punire chi destina soldi pubblici a un uso diverso da quello previsto dalla normativa, pur senza arrivare necessariamente all’appropriazione personale delle risorse.

intervento del presidente della repubblica e motivazioni

All’interno della narrazione fornita, si richiama il ruolo del presidente della repubblica Sergio Mattarella, indicato come promotore dell’intervento normativo. La spinta all’approvazione della fattispecie tampone viene collegata alla minaccia di non firmare l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, con l’obiettivo di evitare un possibile rischio di procedura di infrazione in sede europea.

cassazione febbraio 2025 e continuità tra vecchio e nuovo reato

La decisione decisiva arriva nel febbraio 2025. La Cassazione conferma l’impostazione della Corte d’Appello di Roma, rigettando la richiesta di revoca della sentenza. Il punto centrale è la continuità tra il nuovo e il vecchio reato: la finalità illecita indicata nei fatti, descritta come l’utilizzazione di risorse pubbliche per pagare debiti in violazione della normativa sui pagamenti della pubblica amministrazione, continua a mantenere rilevanza penale anche sotto la disciplina successiva.

In tale prospettiva, la condotta viene considerata espressiva di un intento di destinare i beni a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge. La conseguenza riportata è che i favori contestati a Buzzi risultano reato sia prima sia dopo l’evoluzione normativa.

esito sull’innocenza sostenuta da alemano

Quanto all’asserita innocenza, la valutazione dei giudici risulta contraria alla posizione assunta da Alemanno. La conferma del percorso giurisdizionale viene presentata come elemento sufficiente a escludere l’applicazione della tesi difensiva basata sull’abrogazione e sulla retroattività favorevole.

figure e ruoli richiamati nella vicenda

Nel quadro descritto emergono soggetti e ruoli coinvolti nella ricostruzione giudiziaria.

  • Gianni Alemanno
  • Salvatore Buzzi
  • Sergio Mattarella
  • Eur
  • Ama
Alemanno libero, la prima dichiarazione è una balla: “Sono innocente, in carcere per un reato abolito”. Ma non è vero
Categorie: PoliticaCronaca

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