Cassiera licenziata per 30 euro: la verità dietro le telecamere e cosa è successo
Licenziata nel 2024 per non aver registrato due articoli dal valore complessivo di poco più di 30 euro, un’ex cassiera di un supermercato modenese di Coop Alleanza 3.0 contesta la ricostruzione dei fatti e denuncia una rappresentazione parziale della vicenda. Dopo l’evento documentato dalle telecamere del negozio, la questione è approdata davanti al Tribunale del lavoro di Modena, che ha respinto il ricorso e ha condannato la lavoratrice al pagamento di 1.500 euro di spese legali.
La lavoratrice, dopo trent’anni di servizio, sostiene di essere stata descritta come complice di un presunto raggiro. Nel raccontare la propria versione, richiama elementi che, secondo lei, avrebbero dovuto essere considerati nella valutazione della condotta e dell’intento.
licenziamento coop alleanza 3.0: cassiera modenese condannata a 1.500 euro
Secondo quanto ricostruito, l’ex cassiera risulta essere stata licenziata nel 2024 per non aver battuto due prodotti: uno scolapasta e una pentola wok. La contestazione ha riguardato articoli per un valore complessivo poco superiore a 30 euro. La vicenda, ripresa dalle telecamere del negozio, è stata poi portata in giudizio.
Il Tribunale del lavoro di Modena ha rigettato l’impugnazione proposta dalla lavoratrice e ha disposto anche la condanna al pagamento di 1.500 euro a titolo di spese legali. Il verdetto viene indicato come impugnabile, con la previsione di un appello per rimettere nuovamente al centro il caso.
cassiera licenziata: “accuse di complicità” e contesto della condotta
La lavoratrice afferma di provare amarezza per come la vicenda sarebbe stata presentata. Richiama letture della sua condotta che, a suo dire, la avrebbero posta come abile complice di un presunto raggiro, senza però dare evidenza—secondo la sua ricostruzione—di circostanze utili a inquadrare correttamente quanto accaduto.
La cassiera sostiene che nelle ricostruzioni disponibili non sia stata valorizzata la presenza di elementi relativi alle due clienti coinvolte, descritte come soggetti con precedenti tentativi di raggiro. La lavoratrice aggiunge che tali persone vivevano in roulotte vicino all’Ipercoop, affermando che questa informazione non sarebbe stata adeguatamente considerata nel valutare la sua responsabilità.
prodotti non registrati e codici alterati: spiegazione della lavoratrice
La cassiera concentra la propria versione sul fatto che i due articoli non registrati sarebbero stati gli unici della spesa manomessi. Indica che scolapasta e pentola wok avrebbero presentato codici a barre alterati, tali da impedire la lettura attraverso il lettore ottico.
Nella sua spiegazione, riferisce che la manomissione sarebbe stata tale che nemmeno il lettore ottico riusciva a leggere i codici. Afferma inoltre che, se i codici fossero stati passati correttamente, avrebbe finito per consentire la truffa; il mancato inserimento delle etichette viene descritto come una scelta che, secondo lei, l’avrebbe esposta solo a ulteriori verifiche.
La lavoratrice sostiene di aver rifiutato di scansionare le etichette proprio perché non leggibili, spiegando che la sua condotta non sarebbe stata legata a volontà dolosa, ma piuttosto a un errore esecutivo maturato in un contesto percepito come concitato.
telecamere e malafede: motivazioni del tribunale del lavoro
Il Tribunale del lavoro avrebbe basato la decisione anche sulle immagini delle telecamere, ritenendo la presenza di malafede nella condotta. Secondo la ricostruzione riportata, proprio il materiale video sarebbe stato utilizzato per sostenere la tesi della volontà dolosa attribuita alla lavoratrice.
La lavoratrice contesta tale impostazione, ribadendo la propria lettura dei fatti legata alla mancata lettura dei codici e alla distinzione tra intento fraudolento ed eventuale errore operativo.
linea tra errore esecutivo e dolo: posizione dell’avvocata e prospettive di appello
Nel commentare la vicenda, la cassiera attribuisce alla risposta dell’azienda un giudizio paradossale. Secondo la sua versione, Coop avrebbe scelto di colpire lei, dipendente indicata con vent’anni di servizio, fondando la decisione su una presunta volontà dolosa e, di fatto, non avrebbe perseguito allo stesso modo le due persone considerate responsabili del tentativo di raggiro.
A supporto della contestazione, l’avvocato Gabriella Cassibba afferma che la vicenda richiede un ulteriore e più approfondito vaglio giudiziale. La linea di valutazione, secondo quanto dichiarato, riguarda la distanza tra errore esecutivo e dolo, con la necessità di considerare il contesto in cui la lavoratrice operava.
La pronuncia del giudice è descritta come impugnabile: nel quadro riportato, è previsto un appello per riesaminare la questione.
persone coinvolte nella vicenda
- cassiera ex dipendente Coop Alleanza 3.0 (lavoratrice ricorrente)
- Gabriella Cassibba (avvocata)
