Ddl sicurezza: divieto di aggregazione e fermo preventivo per i minori nelle baby gang e nella movida

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Ddl sicurezza: divieto di aggregazione e fermo preventivo per i minori nelle baby gang e nella movida

Il Consiglio dei ministri ha approvato una nuova proposta di legge orientata alla sicurezza e alla prevenzione del disagio giovanile, con un focus marcato su baby gang e sulle cosiddette maranze. La decisione introduce strumenti preventivi e rafforza l’azione delle Forze di polizia e del Ministero dell’Interno, delineando misure che possono incidere anche su contesti ad alta frequentazione.

ddl sicurezza e disagio giovanile: approvazione e obiettivi

Il nuovo disegno di legge, approvato nella giornata del 14 luglio, definisce un quadro normativo dedicato alla sicurezza e alla prevenzione, articolando disposizioni su organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’Interno. Il provvedimento prevede una stretta ulteriore contro il fenomeno delle baby gang e delle maranze.

Al termine del Consiglio dei ministri, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presentato le misure principali contenute nel testo, evidenziando l’intento di potenziare gli strumenti di intervento preventivo, soprattutto nei luoghi in cui si registrano criticità legate all’ordine e alla sicurezza pubblica.

avviso orale del questore con divieto di aggregazione

Tra le novità è prevista una nuova ipotesi di avviso orale del questore, che potrà includere anche il divieto di aggregazione. La misura trova applicazione nei confronti di soggetti che, in contesti con un elevato afflusso di persone, come quelli collegati alla movida, tengano comportamenti ritenuti capaci di costituire una grave minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.

fermo di prevenzione esteso ai minorenni

Il ddl amplia anche la disciplina del fermo di prevenzione. La misura potrà essere applicata anche a soggetti minorenni, nell’ambito di specifiche operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine pubblico in luoghi caratterizzati da una consistente presenza di persone.

La possibilità di adottare il fermo si fonda sulla presenza di fondati motivi per ritenere che i soggetti interessati pongano in essere condotte pericolose per la sicurezza pubblica. Nel quadro delineato dal ministro, la valutazione della pericolosità potrà essere effettuata considerando circostanze di tempo e luogo e elementi concreti, come il possesso di armi o di altri oggetti indicativi della pericolosità della persona.

estensione del fermo preventivo alla polizia locale

Il disegno di legge contempla inoltre l’estensione del fermo preventivo anche alla polizia locale. L’impostazione proposta punta a consentire agli agenti dei Comuni un intervento in via preventiva nei confronti di persone considerate pericolose per l’ordine pubblico, ampliando così gli strumenti disponibili per la gestione della sicurezza sul territorio.

continuità con il decreto sicurezza già approvato

Il provvedimento si inserisce nel solco del decreto Sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio e convertito definitivamente dalla Camera ad aprile. Nel testo precedente erano già state introdotte misure contro le baby gang, tra cui la previsione di carcere da sei mesi a tre anni per chi porta fuori casa, senza giustificato motivo, un coltello con lama di almeno 8 centimetri. Era altresì previsto un aggravante quando il fatto avviene su treni e autobus.

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  • Matteo Piantedosi
Categorie: PoliticaCronaca

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