Avvocato pm De Pasquale e Spadaro dopo l’assoluzione ribadita l’autonomia dei magistrati
L’assoluzione definitiva dopo oltre cinque anni di procedimenti è arrivata con una decisione della Corte di cassazione che chiude i conti in un caso nato dalle accuse legate a presunti comportamenti nell’ambito dei processi contro l’Eni e i suoi manager per corruzione internazionale. Al centro della vicenda ci sono Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, già destinatari di due condanne in primo grado e in appello, poi ribaltate. La Suprema Corte ha infatti formulato un verdetto netto: “Il fatto non sussiste”.
assoluzione in cassazione per i pm De Pasquale e Spadaro
L’esito arriva dopo che i due magistrati avevano sostenuto l’accusa nei processi contro l’Eni e i suoi manager per corruzione internazionale. La Corte di cassazione ha pienamente assolto Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, facendo cadere le accuse che si erano appuntate sulla loro condotta processuale.
Tra i punti contestati figurava il cosiddetto “rifiuto di atti d’ufficio”: l’ipotesi era che non fossero stati depositati in aula atti considerati favorevoli alle difese. La contestazione riguardava il procedimento che, nel frattempo, si era comunque concluso nel marzo 2021 con l’assoluzione di tutti gli imputati.
accusa respinta: la formula della corte è “il fatto non sussiste”
Il giudizio di legittimità ha chiuso la partita con un passaggio decisivo: la Corte ha dichiarato che il fatto contestato non trova riscontro. Il risultato è stato descritto con chiarezza nel dispositivo: “Il fatto non sussiste”.
ruolo della procura generale della cassazione nelle richieste di assoluzione
La piena assoluzione si inserisce in un percorso che, secondo la ricostruzione difensiva, ha trovato riscontro anche nelle richieste della Procura generale della Cassazione. Nel quadro complessivo, non solo è stata sostenuta la caduta del presupposto fattuale, ma è stato aggiunto un ulteriore argomento di natura giuridica.
assoluzione immediata e valutazioni “in punto di diritto”
La Procura generale ha chiesto l’assoluzione, arrivando a sostenere che non vi sarebbe stato né un rifiuto di atti favorevoli nel processo Eni-Nigeria, né tanto meno la configurabilità del reato. In particolare, è stata valorizzata la struttura dell’illecito: un reato richiede un elemento materiale (il fatto) e un elemento soggettivo (la volontà di commetterlo).
Secondo la posizione richiamata, già l’impianto accusatorio aveva constatato l’assenza dell’elemento materiale e anche il venir meno dell’elemento soggettivo, con la conseguenza che non residua un nucleo penalmente rilevante.
che cosa prevedeva l’accusa: prove da non depositare nel processo Eni-Nigeria
La contestazione riguardava una vicenda specifica legata al processo Eni-Nigeria e alla gestione di materiale istruttorio proveniente da un procedimento diverso. In base alla ricostruzione, esistevano prove acquisite in un altro procedimento, inizialmente ancora in fase di indagine e separato dal processo in cui operavano De Pasquale e Spadaro.
provenienza del materiale istruttorio e relazione della guardia di finanza
Un altro magistrato, Paolo Storari, aveva raccolto elementi che, a suo parere, dimostravano la non attendibilità di un imputato che, nel prosieguo, era divenuto anche testimone d’accusa nel processo Eni-Nigeria. De Pasquale e Spadaro avrebbero ricevuto una bozza di relazione redatta dalla Guardia di finanza.
La relazione veniva descritta come letta dai due magistrati e non “nascosta”, ma trasmessa al procuratore della Repubblica, Francesco Greco, con un parere negativo. Il parere, secondo la ricostruzione, avrebbe indicato che si trattava di elementi potenzialmente utilizzabili per ulteriori valutazioni, ma non da depositare nel processo.
differenza tra rifiuto di atti e parere al procuratore
La linea difensiva distingue nettamente tra un rifiuto di depositare atti e un atto interno di valutazione: non sarebbe configurabile un rifiuto di depositare, bensì la presentazione di un parere condiviso dal procuratore. In questa impostazione, il passaggio sarebbe stato amministrato nella cornice di competenze interne tra magistrati.
documenti non considerati determinanti e assenza di danno
Alla domanda sulla presunta rilevanza degli elementi in relazione all’innocenza degli imputati, la risposta fornita ruota attorno al concetto di determinatività. Gli elementi citati non sarebbero stati la prova assoluta dell’innocenza, né sarebbero stati considerati tali nel quadro del capo di imputazione.
utilità limitata per l’attendibilità del dichiarante
La valutazione descrive quei documenti come possibili strumenti per valutare l’attendibilità di un dichiarante indicato come Vincenzo Armanna, la cui affidabilità risulterebbe, peraltro, già non pienamente consolidata. La ricostruzione evidenzia inoltre che la vicenda si è comunque conclusa con assoluzione, riducendo la prospettiva di qualunque pregiudizio concreto.
Nei termini esposti, l’esito finale rende non necessario parlare di un danno per nessuna parte, poiché la decisione ha riconosciuto l’assenza delle responsabilità in contestazione.
precedenti simili e autonomia dei pm nei processi
La discussione include anche un riferimento alla presenza o meno di precedenti. Secondo quanto riferito, non sarebbero noti precedenti di accuse analoghe a quelle contestate ai due magistrati.
motivo dell’impegno accusatorio a Brescia
È emersa anche la domanda sul perché, a fronte della conclusione poi arrivata in Cassazione, vi fosse stato un impegno difensivo e accusatorio da parte della Procura di Brescia. La risposta fornita sottolinea l’assenza di elementi per attribuire una spiegazione specifica a quel coinvolgimento.
principio di autonomia del magistrato d’accusa
Un passaggio centrale riguarda l’autonomia del pm nello svolgimento dei compiti assegnati. Nel ragionamento presentato, l’eventuale principio per cui si dovrebbe far entrare in processo ogni materiale suggerito da un collega o da una parte finirebbe per incidere sull’autonomia del magistrato d’accusa. Un vincolo simile, secondo la ricostruzione, sarebbe ammissibile solo entro i limiti previsti dai codici, che escludono la possibilità di un condizionamento esterno diretto.
In questa prospettiva, viene ricordato che il codice prevede che il procuratore capo non possa influenzare il pm di udienza imponendo scelte di deposito.
motivazioni attese dalla sentenza e prospettive delle ricadute giuridiche
Il tema successivo riguarda l’attesa delle motivazioni della sentenza. È indicato che sarà necessario attendere alcuni mesi, con l’aspettativa che vengano ribaditi punti specifici: l’assenza di un rifiuto di depositare elementi e la mancanza di una norma che imponga di depositare documenti provenienti da fuori del processo quando non risultino determinanti.
La ricostruzione difensiva collega inoltre la richiesta di parere al procuratore come elemento che dimostrerebbe la buona fede nella gestione della questione.
tempo del procedimento e chiusura definitiva
Il percorso si sviluppa su una linea temporale lunga, con l’assoluzione giunta dopo cinque anni e due condanne. Nel quadro complessivo, la decisione della Cassazione viene presentata come un riconoscimento finale dell’assenza dei presupposti del reato contestato e come chiusura della vicenda relativa alla condotta processuale imputata ai due pm.
personaggi citati
- Fabio De Pasquale
- Sergio Spadaro
- Massimo Dinoia
- Fabio Federico
- Francesco Greco
- Paolo Storari
- Vincenzo Armanna
