Abuso d’ufficio direttiva europea cosa prevede e perché l’Italia rischia l’infrazione
La direttiva europea anticorruzione approvata dal Parlamento di Bruxelles riaccende il dibattito sull’assetto penale italiano. Nel giorno dell’approvazione, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso chiarisce che la nuova legislazione Ue potrebbe portare la politica a prendere atto dell’eventuale necessità di adeguamenti normativi, in particolare rispetto alla sorte del reato di abuso d’ufficio.
Al centro della discussione c’è un obbligo contenuto nel testo europeo, costruito con formulazioni che incidono sul perimetro delle condotte punibili, ma che impongono comunque agli Stati membri di prevedere specifiche fattispecie legate a violazioni gravi commesse dai funzionari pubblici.
direttiva anticorruzione ue: obbligo di punire violazioni gravi
La direttiva introduce, tra gli elementi principali, una norma indicata come articolo 11. Il provvedimento chiede agli Stati membri di prevedere come reato almeno determinate violazioni gravi della legge originate dall’esecuzione o dalla omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni.
Secondo la ricostruzione del quadro normativo, la previsione viene descritta come una versione “soft” dell’ex articolo 323 del codice penale italiano, norma cancellata dalla legge Nordio, entrata in vigore quasi due anni prima.
articolo 11 e compromesso: testo “annacquato” rispetto alla versione iniziale
La formulazione dell’articolo 11 nasce da un compromesso faticoso raggiunto a dicembre, con un percorso complesso: il testo è stato discusso per circa tre anni tra Parlamento, Commissione e Consiglio Ue. La sua elaborazione è stata collegata anche a sviluppi emersi nello scenario europeo, con riferimento all’ondata dello scandalo Qatargate.
In un primo momento, il governo Meloni aveva chiesto di escludere del tutto la norma dal testo. Alla fine è risultato un accoglimento parziale, con l’obiettivo di renderla meno simile all’ipotesi previgente dell’abuso d’ufficio.
modifiche richieste dall’italia: dal titolo alle scappatoie applicative
La direttiva modifica anche il modo in cui il tema viene denominato nel testo approvato. Il titolo non richiama più l’impostazione precedente, indicata come “Abuso di funzioni”, ma viene sostituito con “Esercizio illecito di funzioni pubbliche”.
La logica del testo europeo, inoltre, riduce ulteriormente l’estensione delle condotte da includere: gli Stati membri sono tenuti a punire soltanto “determinate gravi violazioni” e non tutte. La norma consente poi una scelta di perimetro, permettendo di limitare l’applicazione della fattispecie a categorie specifiche di funzionari pubblici.
Nella ricostruzione riportata, l’esclusione di alcune figure è indicata come elemento sostenuto da specifiche richieste politiche: viene citato il caso dei sindaci, che avrebbero spinto per cancellare l’abuso d’ufficio richiamando la “paura della firma”.
vantaggio ingiusto meno centrale: valutazione discrezionale degli Stati
Un ulteriore tratto di differenziazione riguarda la componente del vantaggio ingiusto. Scompare la necessità che il pubblico ufficiale agisca “per ottenere un vantaggio ingiusto per sé o per un terzo”. La relazione alla norma prevede invece che il vantaggio ingiusto diventi un aspetto che gli Stati possono prendere in considerazione.
La conseguenza prospettata è la possibilità di interpretare l’adeguamento europeo attraverso altre fattispecie già presenti nell’ordinamento, come corruzione e concussione, oppure attraverso omissione e rifiuto di atti d’ufficio.
voto favorevole di fratelli d’italia: sistema italiano già idoneo
Il testo viene sostenuto politicamente anche da Fratelli d’Italia. Gli europarlamentari del partito avrebbero votato a favore dopo essersi astenuti in commissione, accompagnando la decisione con una motivazione centrata sulla compatibilità dell’apparato nazionale con i requisiti europei.
Secondo quanto riportato, Alessandro Ciriani ha affermato che l’Italia dispone già di un sistema di reati contro la pubblica amministrazione pienamente idoneo a soddisfare i criteri Ue.
rischio procedura d’infrazione: possibile reintroduzione in forma “mini”
Nonostante il quadro politico favorevole, la strada viene descritta come più complessa. Dopo la legge Nordio, molte gravi violazioni di legge dei pubblici ufficiali non risultano più punibili: per questo, si segnala un rischio concreto di apertura di una procedura d’infrazione.
Nel racconto, la possibile fase successiva viene collegata a un orizzonte temporale di circa 24 mesi, quando scadrà il termine per l’adeguamento degli Stati membri alla direttiva.
Le opposizioni sostengono che l’Italia possa finire per essere chiamata a introdurre una qualche forma di abuso d’ufficio, pur in versione “mini”, per colmare eventuali lacune rispetto all’obbligo europeo.
posizione del ministro della giustizia: valutazioni su interventi futuri
La possibilità di modifiche aggiuntive viene collegata anche alla relazione della legge Nordio: il ministro della Giustizia, nel testo richiamato, avrebbe indicato che resta ferma la possibilità di valutare interventi additivi per sanzionare, con formulazioni circoscritte e precise, condotte meritevoli di pena in base a eventuali indicazioni euro-unitarie sopravvenute.
La prospettiva viene quindi ricondotta proprio alla direttiva europea allora in discussione, presentata come il possibile elemento che rende attuale la valutazione di interventi futuri.
corte costituzionale e controllo dei vincoli: intervento potenzialmente riattivabile
La questione potrebbe tornare all’attenzione della Corte costituzionale. A maggio, infatti, la Consulta avrebbe “salvato” l’abrogazione del reato, giudicandola non incompatibile con la Convenzione Onu contro la corruzione.
Secondo quanto riferito, a prospettare un possibile nuovo coinvolgimento sarebbe stato lo stesso Giovanni Amoroso nella conferenza stampa annuale. Nel suo ragionamento, una modifica del quadro normativo derivante dall’azione del Parlamento europeo potrebbe riaprire la necessità di un controllo previsto dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativo al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
anac e procuratori: standard comuni e adeguamento del codice penale
Accanto alle letture critiche, emerge anche una prospettiva di segno positivo sugli effetti attesi dalla direttiva. Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, descrive la misura come un passaggio fondamentale in grado di fissare standard comuni e di ridurre il rischio, considerato non teorico, di passi indietro da parte di alcuni Paesi membri.
Busia riconosce che il testo risulta meno ambizioso rispetto alla proposta iniziale della Commissione, ma lo interpreta come un caposaldo di come l’Europa intenda presentarsi e di come intenda configurare la propria linea di contrasto alla corruzione. L’auspicio espresso è che il recepimento rapido consenta di colmare fin da subito alcuni vuoti di tutela che si sarebbero aperti con l’abrogazione del reato.
Raffaele Cantone e prospettiva di modifica: bisogno di adeguamento del codice penale
La stessa direzione viene indicata anche da Raffaele Cantone, predecessore di Busia all’Anac e neo-procuratore capo di Salerno. La previsione formulata è che l’Italia dovrà adeguarsi, rendendo necessaria una modifica del codice penale.
Nel quadro riportato, Cantone collega la conclusione alla necessità di verificare come viene formulata la norma e sottolinea che, in ogni caso, lo scenario richiederebbe interventi normativi.
giovanni amoroso e altri protagonisti citati
- Giovanni Amoroso
- Alessandro Ciriani
- Giuseppe Busia
- Raffaele Cantone
