Corte ue dà ragione ad Agnelli: cosa cambia e perché

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Corte ue dà ragione ad Agnelli: cosa cambia e perché

La Corte di giustizia dell’Unione europea interviene su un nodo centrale per il diritto sportivo: le sanzioni che limitano la possibilità di lavorare nel calcio in più Paesi devono poter essere contestate davanti a un giudice. La pronuncia riguarda il caso di sanzioni inflitte a figure apicali della Juventus nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, con effetti che sono arrivati fino a livello globale.

corte di giustizia ue: sanzioni sportiva e diritto a un giudice

La Corte di Lussemburgo definisce un principio secondo cui, quando una sanzione sportiva può incidere sul lavoro e sulla carriera di una persona in tutta l’Unione europea, deve esistere la possibilità di impugnarla davanti a un organo giurisdizionale. Se la sanzione risulta illegittima, deve essere previsto il potere del giudice di annullarla.

La decisione nasce dalle cause riunite C-424/24 e C-425/24, coinvolgendo Figc e Coni. Nel procedimento considerato, due dirigenti della Juventus, Andrea Agnelli ed Maurizio Arrivabene, erano stati destinatari di una sanzione che impediva loro di svolgere attività nel calcio. In origine la misura era stata decisa in ambito Figc, poi estesa dalla Fifa a livello mondiale e successivamente confermata dal giudice sportivo italiano.

plusvalenze e iter delle sanzioni: da figc a fifa

Il quadro ricostruito dalla Corte richiama l’avvio, il 1° aprile 2022, di un procedimento disciplinare della procura federale della Figc nei confronti di varie società, tra cui la Juventus FC, e di alcuni dirigenti sospettati di aver preso parte a un sistema di plusvalenze fittizie. L’ipotesi riguardava trasferimenti di giocatori finalizzati a gonfiare artificialmente il valore contabile degli stessi.

Nel corso del procedimento, è stato disposto un divieto per due dirigenti della Juventus di esercitare qualsiasi attività in ambito Figc. La sanzione è stata poi estesa a livello mondiale dalla Fédération internationale de Football Association e, secondo quanto riportato, è stata anche confermata dal massimo giudice sportivo italiano.

corte ue: libertà di circolazione e criteri di giustificazione

sanzione che blocca l’attività professionale in tutti gli stati membri

La Corte sottolinea che una misura capace di vietare l’esercizio di un’attività professionale in tutti gli Stati membri incide sulle libertà di circolazione dei dirigenti interessati. Tale limitazione può essere accettabile solo se risponde a requisiti specifici.

Secondo i giudici di Lussemburgo, la restrizione è giustificabile quando persegue un obiettivo legittimo di interesse generale e quando risulta proporzionata rispetto a tale obiettivo. Il giudizio sulla sussistenza di queste condizioni spetta al giudice nazionale.

Nella valutazione del primo criterio, la Corte richiama l’importanza del rispetto delle norme finanziarie e contabili delle società calcistiche per garantire la regolarità delle competizioni sportive.

proporzionalità: regime coerente e criteri trasparenti

Quanto al requisito di proporzionalità, il giudice nazionale deve verificare non solo che i divieti temporanei di attività professionale previsti dalla Figc facciano parte di un regime coerente e completo finalizzato a eliminare i comportamenti illeciti e a prevenire la recidiva, ma anche che la determinazione delle sanzioni sia fondata su criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori.

corte ue: rimedio giurisdizionale effettivo e garanzie per la difesa

annullamento, misure provvisorie e indipendenza del giudice

La Corte evidenzia inoltre che i singoli individui devono disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro gli atti capaci di ledere le libertà riconosciute dal diritto dell’Unione. Ciò riguarda in particolare gli atti che infliggono sanzioni come quelle esaminate.

Per rispettare tale obbligo, gli Stati membri devono garantire che l’accesso alla giustizia permetta di rivolgersi a un giudice con potere di annullare le sanzioni e, se necessario, di disporre misure provvisorie.

Deve essere assicurata anche l’indipendenza del giudice, soprattutto rispetto a qualunque pressione esterna proveniente da organizzazioni sportive interessate. L’esistenza dell’organo giudicante, la sua composizione e la sua organizzazione devono essere stabilite per legge.

garanzie procedurali e controllo giurisdizionale effettivo

Altro punto centrale riguarda le garanzie procedurali: il giudice deve offrire diritti della difesa e principio del contraddittorio, oltre a esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sulle decisioni sottoposte al suo esame.

La Corte precisa anche che il diritto dell’Unione non impone un duplice grado di giurisdizione: è sufficiente che esista un organo in grado di garantire un accesso effettivo alla giustizia.

Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso in esame, le condizioni richieste siano rispettate dai giudici sportivi italiani, almeno per quanto riguarda l’organo che statuisce in ultima istanza.

figure coinvolte nelle sanzioni oggetto della decisione

La pronuncia riguarda dirigenti colpiti da un divieto di svolgere attività nel calcio, poi esteso a livello mondiale nell’ambito del procedimento legato alle plusvalenze:

  • Andrea Agnelli
  • Maurizio Arrivabene

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