Baby gang e legittima difesa: il governo vara la nuova stretta sulla sicurezza

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Baby gang e legittima difesa: il governo vara la nuova stretta sulla sicurezza

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che introduce nuove misure sul fronte della sicurezza e della prevenzione del disagio giovanile, con interventi che incidono su norme antimafia, strumenti di polizia, disciplina del codice penale e del codice civile. Il provvedimento, inserito nel perimetro più ampio del pacchetto sicurezza già approvato il 5 febbraio 2026, consolida l’obiettivo di rafforzare le risposte contro violenza, vandalismo e comportamenti pericolosi in contesti ad alta frequentazione, tra cui quelli legati alla movida.

ddl sicurezza: norme anti-maranza e strumenti contro gruppi giovanili

Tra le novità spicca la prima misura, orientata a contrastare fenomeni che si traducono in episodi di violenza e degrado urbano. La disposizione prevede un divieto di aggregazione, modificando l’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia). L’intervento introduce un nuovo comma 5-bis con una specifica ipotesi di avviso orale del questore, con cui viene disposto anche il divieto di aggregazione.

La finalità dichiarata della norma è rafforzare i poteri e gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine per arginare la proliferazione di condotte poste in essere da bande giovanili e per contrastare le manifestazioni di disagio sociale che rappresentano una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.

fermo preventivo: estensione ai minorenni nelle operazioni di polizia

Una seconda misura riguarda l’estensione del fermo preventivo anche ai minori di 18 anni. La previsione introduce modifiche all’articolo 11-bis del dl 59/1978, recentemente novellato dall’articolo 7, comma 2, del dl 23/2026 (decreto sicurezza 2026). L’intervento estende il fermo ai soggetti minorenni per i quali, nell’ambito di specifiche operazioni di polizia orientate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi con consistente afflusso di persone, sussista un fondato motivo di ritenere che possano porre in essere condotte di pericolo.

Nel testo sono richiamati elementi utili a inquadrare la valutazione di rischio, includendo circostanze di tempo e luogo, oltre a fattori concreti come il possesso di armi o oggetti atti ad offendere, l’uso di caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, e segnalazioni per reati in materia di stupefacenti. Esempi indicati riguardano i luoghi della movida.

chi può applicare il fermo preventivo

Secondo quanto precisato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante la conferenza stampa al termine del Cdm, il fermo preventivo potrà essere applicato da tutti gli agenti di pubblica sicurezza impegnati nei servizi di ordine pubblico. La misura include anche gli agenti della polizia locale quando siano specificamente impiegati in tali attività.

aggravante per danneggiamento e arresto in flagranza e differito

Il provvedimento introduce anche modifiche al codice penale in materia di danneggiamento e al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza. L’obiettivo indicato è colpire la proliferazione di atti violenti, intimidatori, di vandalismo e molestie nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, introducendo una ipotesi aggravata all’interno dell’articolo 635 del codice penale.

L’intervento prevede una risposta sanzionatoria con reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e multa fino a 15.000 euro per le condotte di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 635 (distruzione, dispersione, deterioramento di cose mobili o immobili altrui, con o senza violenza fisica o minacce). L’aggravante opera quando le condotte siano commesse da cinque o più persone.

arresto facoltativo e applicazione dell’arresto differito

In conseguenza delle modifiche, viene introdotta la possibilità per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di procedere all’arresto facoltativo in flagranza dei responsabili delle condotte delittuose richiamate. È inoltre prevista l’estensione dell’arresto differito anche alla nuova ipotesi aggravata di danneggiamento.

codice civile: esclusione del risarcimento in specifiche circostanze

Il testo ritocca anche il codice civile. In particolare, con l’articolo 7 viene escluso il risarcimento del danno se il fatto si verifica durante il compimento, da parte del danneggiato, di uno dei reati indicati nel provvedimento, elencati tra i quali violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, furto in abitazione e altre fattispecie di furto, rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione.

La misura collega così l’esclusione del risarcimento a condotte penalmente rilevanti commesse dal danneggiato nel contesto richiamato dal testo.

procedibilità d’ufficio per lesioni personali nei confronti della polizia

Il provvedimento introduce anche la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali quando le lesioni riguardano un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni. L’impostazione mira ad ampliare le circostanze aggravanti delle lesioni personali “lievi o lievissime” per le quali è prevista la procedibilità d’ufficio, includendo espressamente l’ipotesi delle lesioni personali nei confronti dei soggetti indicati nell’atto o a causa dell’espletamento delle funzioni.

riferimento storico citato nel quadro delle misure

Nel complesso delle novità è richiamata una misura ispirata al caso del gioielliere Mario Roggero, che il 28 aprile 2021 sparando uccise i rapinatori, ritrovandosi poi una richiesta di 3,3 milioni di euro da parte dei loro familiari. Il riferimento compare tra le disposizioni indicate come parte integrante del pacchetto.

Personaggi e figure citate:

  • Mario Roggero
  • Matteo Piantedosi

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