Divieto di caccia sul proprio terreno per motivi etici: cosa cambia ora
Una battaglia legale protrattasi per anni ha portato a un risultato netto: la possibilità di impedire l’ingresso ai cacciatori su un fondo privato non può essere negata con motivazioni generiche o richiami automatici a soglie territoriali. La decisione arriva con la sentenza n. 254/2026 del Tar di Pescara, chiamato a chiarire i limiti del potere regionale quando una richiesta di divieto di caccia deve essere valutata rispetto agli obiettivi del Piano faunistico venatorio.
sentenza tar pescara n. 254/2026: divieto di caccia su fondo privato e obbligo di motivazione concreta
Il Tar stabilisce un principio centrale: la Regione può respingere la richiesta di divieto di caccia su un terreno privato soltanto se riesce a dimostrare, in modo concreto e dettagliato, che l’esclusione dei cacciatori comprometterebbe gli obiettivi fissati dal Piano faunistico venatorio. Non sono considerati sufficienti automatismi burocratici né interpretazioni restrittive fondate su formule ripetute senza un’adeguata verifica.
vicenda del piano faunistico venatorio 2021: richieste respinte e ricorso fino al merito
La storia prende avvio nel 2021, nel contesto dell’approvazione del Piano faunistico venatorio. In quell’occasione, decine di proprietari, anche seguendo l’invito della Stazione Ornitologica Abruzzese e di altre associazioni, presentarono alla Regione Abruzzo richieste per vietare l’ingresso dei cacciatori sui propri fondi.
Quasi tutte le istanze ottennero un esito negativo. Secondo gli uffici regionali, in Abruzzo era già stato raggiunto un limite del 30% di territorio protetto sottratto all’attività venatoria, indicato come un quorum ritenuto di fatto invalicabile. In mezzo a questo quadro, una cittadina—assistita dagli avvocati Herbert Simone e Michele Pezone—decise di procedere comunque con il contenzioso fino al pronunciamento definitivo.
perché la regione non può basarsi solo sulla soglia del 30%
La sentenza attribuisce un peso specifico al tema della percentuale. Il Tar precisa che il 30% non deve essere inteso come un limite minimo insuperabile, ma come un riferimento che non può trasformarsi automaticamente in un ostacolo rigido. In altre parole, il risultato regionale non può essere ancorato solo alla constatazione del raggiungimento di una quota.
principio morale del proprietario: non obbligo di tollerare la caccia se contraria alle convinzioni personali
Il secondo snodo della decisione riguarda il cuore della richiesta: il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri pratichino la caccia quando tale attività si pone in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali. Il Tar indica quindi una lettura che rafforza la tutela della sfera privata, imponendo valutazioni non meramente formali.
Il ragionamento richiama apertamente anche pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui la caccia—descritta come attività a fini prevalentemente ricreativi—non può diventare una ingerenza sproporzionata nella vita privata del singolo. In questo quadro, l’accesso al fondo da parte dei cacciatori deve essere trattato come un elemento che incide su un contesto personale, con una valutazione che non può essere ridotta a meccanismi di calcolo o a previsioni astratte.
le tappe processuali: sospensiva, nuovo diniego e ricorso fino alla sentenza di merito
Secondo i racconti dei legali, il percorso giudiziario ha seguito una sequenza precisa. In primo luogo una sospensiva del Tar ha obbligato la Regione a riesaminare la domanda. Successivamente è arrivato un nuovo diniego, sostanzialmente sovrapponibile al precedente, che ha portato a un nuovo ricorso. La fase finale si è conclusa con la sentenza di merito che respinge ancora una volta l’impostazione regionale e definisce con chiarezza i due principi destinati ad avere ricadute anche oltre l’ambito locale.
approccio europeo e limiti alle ulteriori restrizioni: richiami alle indicazioni del consiglio di stato
All’attenzione del Tar si affianca un filone interpretativo già richiamato in altri contesti giudiziari. Per Augusto De Sanctis, della Stazione Ornitologica Abruzzese, risulta fondamentale il contrasto tra la possibilità di vietare l’accesso “a chiunque” e la pratica di riconoscere un accesso privilegiato ai soli cacciatori, evidenziando la contrapposizione tra tutela del fondo e necessità di misure alternative come segnalazioni.
De Sanctis collega inoltre la decisione a un orientamento precedente del Consiglio di Stato, riferito a una decisione di febbraio. In quel caso il Consiglio di Stato ha ribaltato una sentenza del Tar Emilia-Romagna relativa al caso di una cittadina di Riolo Terme, nel Ravennate. Anche lì il nodo era lo stesso: il diritto all’obiezione di coscienza rispetto alla pratica venatoria sul proprio terreno.
Il punto comune ribadito dalla giurisprudenza amministrativa è che le regioni non possono introdurre ulteriori limitazioni rispetto a quanto previsto dalle norme nazionali ed europee. La normativa italiana non prevede una lista rigida di motivazioni: la persona può opporsi anche per ragioni semplicemente etiche. Di conseguenza, quando l’amministrazione pubblica intende negare il diritto sulla base di una presunta incompatibilità con il Piano faunistico venatorio, deve farlo mediante spiegazioni puntuali, dati verificabili e valutazioni tangibili, senza ricorrere a schemi standard.
figure citate nella vicenda: avvocati, associazioni e rappresentanti
- Herbert Simone
- Michele Pezone
- Augusto De Sanctis
