Proposta legge antiP2P: “cittadino potrà essere sospeso da accesso senza ricorso a magistratura”

Dopo il tentativo, fatto a luglio dall’Agcom,  di lottare contro la pirateria e la violazione del diritto d’autore su internet, tramite un provvedimento che è stato duramente attaccato e tacciato di censura, provvedimento poi rinviato a novembre, una nuova iniziativa è stata presa da alcuni parlamentari.

Infatti, è stata presentata una proposta di legge da 19 parlamentari in materia di responsabilità dei prestatori di servizi sul web e di tutela al diritto d’autore contenente due articoli che modificano le disposizioni già contenute nel decreto legislativo 70 del 2003. Inosmma, una leggere che tende a regolamentare la pirateria dovuta al P2P (il fenomeno del file sharing, della condivisione dei file su internet, naturalmente si parla dei file protetti da diritto d’autore).
Secondo gli stessi firmatari si tratta di “integrazioni desinate a tutelare la sicurezza e la libertà di scelta degli utenti e degli operatori professionali della rete web e difendere i diritti che sono più esposti alle violazioni commesse a mezzo della Rete, in particolare quelli di proprietà industriale e intellettuale”.

Ma vediamo cosa dicono nello specifico i due articoli. Innanzitutto, il provider ha l’obbligo di rimuovere i contenuti illeciti e bloccare il collegamento a Internet non solo su richiesta delle autorità competenti, ma anche sulla base della segnalazione di “qualunque soggetto interessato”. Insomma, qualsiasi utente potrebbe subire la sospensione dei servizi Internet su semplice segnalazione dei rispettivi detentori di copyright o di un comune cittadino. E senza che ciò richieda l’intervento della magistratura. Inoltre, il provider sarebbe obbligato ad agire altrimenti, sempre secondo la proposta, diventerebbe responsabile della presenza dei contenuti.

In secondo luogo, sempre il provider  ha il compito di “verificare attivamente che strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale (quindi anche di tipo pubblicitario), non si riferiscano ad attività di terzi che violino il diritto d’autore. Il comma c dello stesso articolo afferma anche che è applicata la responsabilità civile e penale “al prestatore che non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da esso e che è previsto dal diritto al fine di individuare e di prevenire taluni tipi di attività illecite.”

Per renderci più chiara la situazione, l’esperto Stefano Quintarelli espone un esempio: “Se voglio mettere in vendita su eBay la mia borsa usata di Tucano, il sistema se ne deve accorgere e, in quanto io non sono titolare del diritto e trattasi di un canale di commercializzazione non previsto dal titolare del diritto, il sistema deve accorgersene e con filtri adeguati, impedirmelo”. L’avvocato Fulvio Sarzana sottolinea come “il cittadino che accede a Internet o a un determinato servizio potrà essere sospeso dall’accesso dal provider senza ricorso all’autorità giudiziaria”. Lo stesso Sarzana continua: “Questa norma si pone come completamento necessario della delibera AGCOM sul diritto d’autore in fase di emanazione. Dove infatti l’organo amministrativo non ha avuto il coraggio di spingersi, travolto dalle polemiche, (fatto che non ha però impedito allo stesso organo di suggerire  però surrettiziamente al legislatore una modifica normativa in tal senso) ci prova un manipolo di deputati chissà se o da chi stimolati in tal senso”.