Modificati 4 artt della Costituzione: l’Italia diventa schiava dell’UE e costituzionalizza il pareggio di bilancio

Giornali e televisioni ne hanno parlato poco e gli italiani ne sono in maggioranza  ignari, ma ciò che è successo in questi giorni rappresenta un duro colpo per la democrazia. Il Parlamento, con maggioranza ben superiore dei 2/3, ha approvato il 17 aprile la modifica di quattro articoli della Carta Costituzionale, evitando, con tali numeri, di giungere ad un referendum confermativo. Il disegno di legge costituzionale riguarda l’ “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale” e modifica gli articoli 81, 97, 117 e 119. Viene sancito, dunque,  di vincolare costituzionalmente qualunque governo a mantenere il bilancio dello Stato in pareggio.
Si parla soprattutto degli articoli 97 e 119 che, con la nuova formulazione, rendono di fatto il nostro paese “schiavo” delle decisioni dell’Unione Europea in materia di bilanci di Comuni, Province, Regioni.

Leggiamo nel dettaglio. Il nuovo art. 97 recita così:

“Le pubbliche amministrazioni in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”. 

Il nuovo art. 119:

“Comuni, Province, le città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l’osservanza  dei vincoli economici e finanziari dovuti all’ordinamento dell’Unione Europea“.

Dunque, amministrazioni pubbliche ed enti locali devono ricevere il beneplacito dell’UE per approvare bilanci.

La sovranità italiana di fatto viene subordinata al volere dell’UE sempre più a conferma del fatto che ormai mercato e poteri finanziari hanno un potere di gran lunga maggiore della politica, persino delle sovranità nazionali. 

Gli altri due articoli modificati sono l’81 e il 117.
L’art. 81 stabilisce che “lo Stato assicura l’equilibrio di bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico; che il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere a maggioranza assoluta, al verificarsi di eventi eccezionali; che il contenuto della legge di bilancio con le norme fondamentali ed i criteri necessari per assicurare l’equilibrio, vengono stabiliti con legge da approvarsi a maggioranza assoluta delle Camere”.
L’art. 117 inserisce al secondo comma  “l’armonizzazione dei bilanci tra le materie di legislazione statale esclusiva” (non più, dunque, materia di legislazione concorrente).