Percorso famiglia. Ecco le allettanti novità.

Sicuramente avrete sentito parlare del piano famiglia che per essere realizzato ha visto la cooperazione di Stato, Conferenza Episcopale e Banche.

Ebbene, passiamo ora ad aggiornarvi su alcuni cambiamenti intervenuti di recente:

Sospensione del mutuo (Fondo solidarietà mutui). Era infatti stata prevista la possibilità per chi aveva un mutuo di sospendere il pagamento delle rate. I requisiti precedenti riguardavano la durata ammissibile della sospensione (max: 1 anno), la categoria di mutuo (mutui per acquisto o ristrutturazione casa che non superino i 150.000 euro), la situazione reddituale (reddito annuo non superiore a 40.000 euro). A fronte di detti requisiti, le banche convenzionate potevano strutturare la loro modalità di adesione (ad es. alcune hanno previsto il rimborso delle sole quote capitale o interesse e non dell’intera rata). Tali opportunità avevano visto l’intesa di Abi ed Associazione dei consumatori. Ed è proprio principalmente grazie alle sollecitazioni di quest’ultima che si è assistito ad un’ulteriore proroga del termine per fare domanda di sospensione mutuo (solitamente prestiti casa). Sono, infatti, state riviste pure le previsioni mutui 2013, in relazione alla crisi economica (un miglioramento delle condizioni di offerta dei prestiti non è sufficiente se non si avviano politiche industriali e del lavoro).

NUOVO TERMINE DI PROROGA: 31 GENNAIO 2013

REQUISITI ANCORA ATTUALI: Lasso di sospensione- 18 mesi; L’immobile deve fungere da abitazione principale; importo mutuo non oltrepassante 250.000; reddito dell’intestatario non superiore ai 30.000 (nel caso di co-intestatari, valutazione del reddito totale).

NUOVI REQUISITI: Cambiano gli eventi, occorsi nei 3 anni precedenti alla richiesta,  che danno diritto al beneficio. Non più utilizzabile per fronteggiare costi medici ed assistenza sanitaria, per un sopravvenuto aumento della rata variabile o per manutenzione straordinaria dell’immobile. Le banche convenzionate sono obbligate a sospendere l’ammortamento del mutuo, in caso di licenziamento (anche per iniziativa individuale, salvo che non si tratti di giustificato motivo) o di invalidità non inferiore all’80% o morte.

Si ha diritto al rimborso delle spese per interessi. Passato il periodo di sospensione, resta da pagare quota capitale e spread (differenza) creatosi nel tempo per gli interessi (adeguamento delle rate a: Euribor per il variabile, Irs per il fisso)

Fondo nuovi nati: prorogato fino al 2014. Si possono ottenere prestiti personali agevolati fino ai 5000 euro se nel frattempo si ha un nascituro o anche un adottando.

Previsti miglioramenti per il Fondo Casa giovani coppie di precari, il Fondo studenti.