Incubo ICI: prima casa aliquota del 4 ‰, seconda casa del 7,6 ‰. Rivalutazione estimi catastali del 60%

Nella manovra dell’esecutivo Monti viene rimarcata, nella rimodulazione del tributo comunale sugli immobili, la distinzione tra prima e seconda casa. Non si è puntato quindi sulla progressività delle aliquote in funzione el valore del patrimonio (mobiliare e immobiliare) del contribuente.

 E’ prevista una rivalutazione degli estimi catastali del 60%, ed è su tale rivalutazione che andranno ad abbattersi le aliquote previste. Tale adeguamento non sarà indscriminato ma l’incremento del 60% si applica soli ai fini Ici-Imu e non sull’Irpef (dovuta sugli immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze) e nemmeno sulle compravendite.

In dettaglio:

PRIMA CASA) Sull’abitazione principale del nucleo familiare, l’aliquota di riferimento è del 4 del valore catastale rivalutato. Dall’ammontare del tributo calcolato, dovranno essere dedotti obbligatoriamente 200 euro. L’amministrazione municipale può anche decidere di aumentare la franchigia fino ad annullare del tutto l’entità del tributo ma, per le municipalità che applichino franchigie superiori a 200, è fatto divieto di imporre aliquote superiori a quella base per le unità immobiliari tenute a disposizione (in pratica si è voluto evitare che nei comuni turistici si effettuassero tassazioni spropositate per le case vacanze ed esenzioni per i pochi residenti).

 

Esempio: Calcolo del tributo su un immobile valutato al 2011 per un valore di 60,000 euro:

60,000 € x 1,6 = 96,000 € (rivalutato del 60%)

96,000 € x 4 ‰ = 384

384 € – 200 € (deduzione) = 184

Ampio margine discrezionale è lasciato ai comuni: fermo restante la deduzione dei 200 €, potranno variare l’aliquota base di 2 millesimi di punto, quindi l’aliquota potrà variare dal 2 al 6 ‰.

Riprendendo l’esempio mostrato, il tributo potrebbe variare da:

A)  Aliquota del 2

 96,000 € x 2‰ = 192€

192€ – 200€ (deduzione) = Nessun tributo

B)  Aliquota del 6‰

 96,000€ x 6‰ = 576€

576€ – 200€ (deduzione) = 376


SECONDE CASE) L’aliquota di riferimento “base” è del 7,6 ‰ del valore catastale rivalutato. Anche qui viene lasciato ampio margine di discrezionalità ai comuni che avranno la facoltà di introdurre o meno la deduzione delle 200€ e la facoltà di far variare l’aliquota di 3 millesimi i punto. Quindi l’aliquota potrebbe oscillare dal 4,6‰ al 10,6‰.

Prevista l’introduzione, a partire dal 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, cui sarà assoggettato chi utilizza l’immobile (l’inquilino, nel caso di casa locata). Per quanto riguarda l’ammontare dell’aumento rispetto alla Tarsu oggi in vigore bisognerà che il Ministero dell’Economia vari il regolamento di attuazione (entro il 31 ottobre 2012).